Organi del Tribunale Arbitrale Italiano

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Il Presidente del Consiglio arbitrale:

  1. coordina le attività del Consiglio e ne dirige le sedute, formando l’ordine del giorno e ponendo in deliberazione le decisioni;
  2. formula una proposta di regolamento per l’ordinato svolgimento delle attività del Consiglio;
  3. concorda le necessarie iniziative di coordinamento tecnico e amministrativo con gli organi della associazione;
  4. impartisce, in accordo con gli organi della Camera, le direttive al personale ausiliario, nello svolgimento dei compiti direttamente riferibili alle attribuzioni proprie ed esclusive del Consiglio;
  5. documenta, con l’ausilio del Segretario Generale, l’attività del Consiglio;
  6. adotta ogni altro regolamento che ritenga utile al fine di disciplinare le proprie attività;
  7. svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal regolamento arbitrale e di conciliazione.

Composizione

Il Consiglio arbitrale è formato di almeno cinque componenti e da non più di sette, di cui uno con funzione di Presidente.
Può essere nominato un Presidente Aggiunto del Consiglio, per l’esercizio, in caso di assenza od impedimento, delle funzioni del Presidente.
L’incarico dura tre anni ed è rinnovabile. Dopo il primo rinnovo è però necessaria, per ulteriori rinnovi, la delibera unanime dei membri del Consiglio direttivo della Camera arbitrale.

Qualità dei componenti

I componenti del Consiglio sono scelti dal Consiglio Direttivo tra professori universitari di materie giuridiche ed economiche, magistrati, anche se in pensione o congedo, esperti e professionisti di materie giuridiche ed

economiche, dei quali, insieme al prestigio e alla estimazione morale, siano generalmente riconosciuti l’autorevolezza, l’indipendenza, la competenza professionale, l’onorabilità.

Incompatibilità e astensione

I membri del Consiglio arbitrale non possono essere nominati, anche se su designazione di parte, arbitri in giudizi che si svolgano secondo il Regolamento della Camera o che siano da essa amministrati.
Essi sono tenuti a dichiarare l’esistenza di qualsiasi rapporto, diretto od indiretto, di qualsiasi natura, che essi abbiano intrattenuto con una parte del procedimento arbitrale e di conciliazione. Di tale rapporto è comunque fatta menzione negli atti del Consiglio.
Il componente che abbia intrattenuto rapporti che siano tali da comprometterne l’indipendenza è tenuto ad astenersi dalla partecipazione a qualsiasi decisione che concerna quella parte.

Garanzie di indipendenza

Il Consiglio Arbitrale svolge in assoluta indipendenza dai soci e dagli organi della Camera i propri compiti d’istituto, provvedendo a raccordarsi con le attività della Camera esclusivamente sotto il profilo organizzativo e gestionale.

Funzioni

  1. Il Consiglio Arbitrale esercita tutte le funzioni di organo «terzo» nella gestione della procedura arbitrale e di conciliazione e nel suo svolgimento. In particolare:
  2. provvede alla designazione di arbitri unici o membri del collegio arbitrale;
  3. nomina terzi nell’ambito di arbitrati irrituali, conciliazioni, arbitraggi e perizie convenzionali;
  4. provvede alla loro sostituzione o alla integrazione del collegio arbitrale quando le parti non possano o non vogliano provvedervi;
  5. decide sulle ricusazioni dei giudici;
  6. liquida le spese del procedimento e gli onorari degli arbitri, secondo il tariffario predisposto dalla associazione, alla cui accettazione gli arbitri sono tenuti espressamente quale condizione essenziale per la assunzione dell’incarico;
  7. nomina i conciliatori e liquida i loro onorari secondo il tariffario predisposto;
  8. svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dal «regolamento arbitrale e di conciliazione ».

Il Presidente

Il Presidente del Consiglio arbitrale:

  1. coordina le attività del Consiglio e ne dirige le sedute, formando l’ordine del giorno e ponendo in deliberazione le decisioni;
  2. formula una proposta di regolamento per l’ordinato svolgimento delle attività del Consiglio;
  3. concorda le necessarie iniziative di coordinamento tecnico e amministrativo con gli organi della associazione;
  4. impartisce, in accordo con gli organi della Camera, le direttive al personale ausiliario, nello svolgimento dei compiti direttamente riferibili alle attribuzioni proprie ed esclusive del Consiglio;
  5. documenta, con l’ausilio del Segretario Generale, l’attività del Consiglio;
  6. adotta ogni altro regolamento che ritenga utile al fine di disciplinare le proprie attività;
  7. svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal regolamento arbitrale e di conciliazione.
Composizione

  • Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri scelti dai Soci e nominato per la prima volta nell’atto costitutivo.
  • Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e cessa con lo svolgimento della Assemblea indetta per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio.
  • I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Funzioni

Il Consiglio Direttivo ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Camera.
In particolare:

  1. formula il progetto di bilancio consuntivo e preventivo relativo a ciascun anno;
  2. determina il piano delle attività, formulando anche le relative previsioni finanziarie;
  3. convoca l’Assemblea
  4. esamina le domande di ammissione di nuovi soci e ne delibera l’accettazione;
  5. propone all’Assemblea le quote di ammissione, le quote di iscrizione annue e la penale per ritardati pagamenti;
  6. delibera, su proposta del Presidente, relativamente alla nomina del Segretario generale;
  7. autorizza operazioni mobiliari o immobiliari, comunque strumentali al perseguimento degli scopi associativi, qualora non abbia attribuito la delega al compimento degli atti da parte del Presidente entro un determinato limite di spesa;
  8. nomina il Consiglio arbitrale e determina l’eventuale compenso per i suoi membri;
  9. approva il regolamento arbitrale, e, anche su proposta del Consiglio arbitrale, ne determina le modifiche e gli aggiornamenti;
  10. formula, sentito il Consiglio arbitrale, il codice etico degli arbitri, arbitratori conciliatori e periti designati da detto Consiglio, la cui accettazione è condizione per la designazione;
  11. elabora il codice etico la cui accettazione viene richiesta da dipendenti e collaboratori, anche occasionali, della «Camera arbitrale»;
  12. fissa il tariffario delle prestazioni svolte dalla Camera, nonché dagli arbitri nell’ambito di arbitrati;
  13. adotta ogni altro atto ritenuto utile o necessario per il perseguimento dei fini della Camera;
  14. approva il regolamento relativo al servizio di conciliazione;
  15. approva le tariffe di conciliazione ;
  16. approva le norme di comportamento per i conciliatori.

Presidente

Il Consiglio Direttivo, se non è stato già designato dall’Assemblea degli associati, elegge tra i suoi membri un Presidente che rappresenta legalmente la
Camera di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove non vi osti una contraria determinazione del Consiglio, ha facoltà di conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente, tra l’altro:

  1. convoca il Consiglio, formandone l’ordine del giorno;
  2. cura che i consiglieri siano adeguatamente informati circa le decisioni da assumere;
  3. regola i lavori del Consiglio;
  4. formula le proposte nelle materie che gli sono riservate;
  5. pone in votazione le deliberazioni determinando le modalità della votazione;
  6. procede alla convocazione dell’Assemblea secondo quanto stabilito negli artt. 3.2.1 e 3.2.2;
  7. sovraintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  8. compie gli atti urgenti di competenza del Consiglio, salvo approvazione di tale organo nella prima riunione successiva, da convocarsi immediatamente e comunque nei quindici giorni successivi al compimento dell’atto;
  9. cura i rapporti con il Consiglio arbitrale, identificando, in collaborazione con il Presidente di detto Consiglio, le misure atte ad assicurarne funzionalità ed efficienza.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Attività

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
Il Segretario generale, o, in mancanza, un consigliere all’uopo delegato, assume le funzioni di segretario del Consiglio.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle decisioni del Consiglio Direttivo. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Assunzione delle determinazioni del Consiglio direttivo

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

Cognome e Nome Qualifica
Segretario generale