L’analisi della controversia e la decisione finale viene rimessa dalle parti NON AI GIUDICI ma ad uno o più soggetti privati che hanno livelli di competenza altissimi nelle diverse materie giuridiche oggetto della lite, essi si pronunciano attraverso il cd. “Lodo” che ha la stessa valenza di una sentenza e viene resa efficace, a garanzia, dallo stesso Tribunale in tempi che non superano la settimana.

“Si tratta, più precisamente, di una deroga volontaria, in favore dell’autonomia privata, al principio generale secondo cui la giurisdizione è esercitata dalla magistratura.”

In quanto tale, l’arbitrato dev’essere tenuto distinto dall’istituto dell’arbitraggio cui all’art. 1349 c.c., che non indica una modalità di risoluzione di una controversia tra le parti, bensì il diverso caso in cui, in sede di conclusione del contratto, le parti abbiano rimesso ad un terzo la determinazione della prestazione ivi dedotta.